IL MINISTRO DELLA REPUBBLICA ISTRUZIONE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  testo unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione approvato con il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
  Veduto l'art. 1, commi 70 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n.  662,  concernente  misure  di  razionalizzazione  della   finanza
pubblica;
  Veduto  il proprio decreto 8 maggio 1996, n. 173 emesso di concerto
con  i  Ministri  del  tesoro  e  della  funzione   pubblica,   sulla
rideterminazione  del  rapporto  medio provinciale alunni-classi, per
gli anni scolastici 1996-97 e 1997-98;
  Rilevata la necessita' di  dettare  disposizioni  sulla  formazione
delle  sezioni  di  scuola  materna  e  delle  classi  nelle scuole e
istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado  per  gli  anni
scolastici 1997-98, 1998-99 e 1999-2000;
                              Decreta:
             DISPOSIZIONI SULLA FORMAZIONE DELLE CLASSI
                 NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
                             - Art. 1 -
                       (disposizioni generali)
1.1      Per  gli  anni  scolastici  1997-98,  1998-99  e  1999-2000,
nell'autorizzazione al funzionamento delle sezioni di scuola  materna
e  delle  classi  da costituire nelle scuole e istituti di istruzione
statali di ogni ordine e grado, i Provveditori  agli  studi  assumono
come  criterio fondamentale di riferimento le previsioni degli alunni
e  delle  classi,  per  i  diversi  gradi  e  ordini  di  istituzioni
scolastiche, contenute nelle allegate tabelle 1, 2, 3 e 4.
1.2    Il  criterio  di  riferimento indicato al comma 1 e' applicato
tenendo conto della distribuzione della popolazione scolastica tra  i
diversi   tipi   di   scuole,   corsi   di   studio,   indirizzi   di
specializzazione  e  sezioni  di   qualifica   professionale,   delle
particolari  finalita' formative di singole istituzioni scolastiche e
corsi di studio (compresi i corsi  serali  per  lavoratori-studenti),
della   loro   ubicazione  in  zone  di  afflusso  caratterizzate  da
specifiche condizioni di disagio  economico  e  socio  culturale,  in
comuni  montani,  in  piccole  isole  o, comunque, in localita' dalle
quali non siano raggiungibili  altre  istituzioni  scolastiche  dello
stesso  grado,  ordine o tipo. In particolare, sono da considerare le
effettive possibilita' di trasporto degli alunni in scuole viciniori,
in relazione alle vie  di  comunicazione,  ai  servizi  di  trasporto
pubblico  disponibili  e  alla  gravosita'  dei tempi di percorrenza,
valutati in rapporto all'eta' degli alunni.  Nelle  situazioni  sopra
descritte  possono,  quindi,  essere attivate classi o sezioni con un
numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai  successivi
articoli.
1.3    Al  fine  di  evitare  la costituzione nelle singole scuole di
classi o sezioni di scuola materna con numero di alunni superiore  ai
parametri  di  norma  stabiliti,  i dirigenti degli uffici scolastici
provinciali possono delimitare le zone di afflusso alle stesse scuole
e procedere, tenuto conto delle  domande  di  iscrizione  presentate,
alla  rideterminazione delle predette zone, entro i limiti consentiti
dall'esigenza di assicurare l'effettivo esercizio  del  diritto  alla
istruzione,  sentiti  gli  enti locali competenti per territorio; gli
stessi  dirigenti  informano,  altresi',  le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative. Resta ferma, peraltro, la  possibilita'
di  scelta  della  scuola  di  preferenza in relazione alle capacita'
ricettive delle strutture edilizie disponibili.
1.4   Nella formazione  delle  classi  e',  altresi',  assicurata  la
necessaria coerenza con i piani provinciali di riorganizzazione della
rete  scolastica, con riguardo alle fusioni o soppressioni di scuole,
plessi  e  sezioni   staccate   sottodimensionate,   previste   dalle
disposizioni   contenute   nel  relativo  decreto  interministeriale,
nonche' il rispetto del limite costituito  dall'organico  complessivo
attribuito a ciascuna circoscrizione provinciale.